Guida pratica su come dichiarare i redditi da royalties musicali in Italia

Joe Sapienza

Agosto 18, 2025

10 minuti

Informazioni su questo articolo

Questo articolo è un contributo di Joe Sapienza, avvocato tributarista e Of Counsel per ANote Music. Fornisce una panoramica generale su come le persone fisiche residenti in Italia possono dover dichiarare i redditi e le plusvalenze derivanti da royalties musicali.

Sebbene la presente guida si concentri sul quadro fiscale italiano, non si esclude la possibilità che i redditi da royalties possano essere soggetti a imposizione anche in altri Paesi. Si consiglia vivamente agli investitori di consultare un consulente fiscale locale per comprendere le regole applicabili nella propria legislazione locale.

Sia che si guadagnino redditi da royalties attraverso una piattaforma come ANote Music o direttamente dai detentori dei diritti, è essenziale comprendere i propri obblighi fiscali.<br>

Questa guida illustra i concetti chiave: come vengono classificati i redditi da royalty interests, dove indicarli in dichiarazione e a cosa prestare attenzione durante la stagione fiscale in Italia.

Attenzione: le informazioni presentate si basano sulla normativa e sulle prassi amministrative disponibili al momento della redazione del presente articolo e potrebbero non riflettere eventuali aggiornamenti recenti. Per una consulenza personale, si consiglia di rivolgersi ad un consulente fiscale qualificato.

Prima di proseguire nella lettura, si invita a consultate il disclaimer completo disponibile alla fine di questo articolo.

Indice dei contenuti:

  • Come sono tassati in Italia i guadagni derivanti dai royalty interests? - Una panoramica generale sul trattamento fiscale dei redditi da royalty interests secondo il diritto tributario italiano     
    • I royalty interests non sono tassati come strumenti finanziari.
  • Come dichiarare i proventi derivanti dagli investimenti in royalty interests? - Guida passo passo per i contribuenti italiani
    • Royalties ricevute: come riportare questo reddito all'interno della dichiarazione dei redditi?
      • Dove trovare questo dato nel "Report portafoglio" scaricabile sulla piattaforma ANote Music
      • Altri possibili trattamenti fiscali per i redditi royalties
    • Plusvalenze: Come riportare questo reddito nella dichiarazione dei redditi
      • Dove trovare questo dato nel "Report portafoglio" scaricabile sulla piattaforma ANote Music
      • Altri possibili trattamenti fiscali per le plus/minusvalenze da cessione
  • Disclaimer - Importanti note legali e di conformità

Come sono tassati in Italia i guadagni derivanti dai royalty interests?

Questo articolo analizza il trattamento applicabile a due tipologie di redditi:

  1. Le royalties ricevute periodicamente dagli investitori;
  2. Le plusvalenze o minusvalenze realizzate in caso di vendita della quota acquisita di royalty interests.

In Italia esistono due principali modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: 

  • il Modello 730 ("730") e 
  • il Modello Redditi Persone Fisiche (precedentemente noto come"Unico"). 

Il 730 è pensato per lavoratori dipendenti e pensionati, con un processo semplificato in cui eventuali debiti o crediti fiscali vengono regolati automaticamente tramite busta paga o pensione, senza necessità di calcoli manuali.
 

Il modello Redditi ("Unico"), invece,  è più completo e viene utilizzato da soggetti con situazioni reddituali più complesse come lavoratori autonomi, imprenditori individuali, percettori di redditi esteri o privi di un sostituto d’imposta. 

In Italia, i royalty interests non sono tassati come strumenti finanziari

La normativa fiscale italiana non prevede una classificazione ad hoc per i royalty interests negoziati tramite la piattaforma ANote Music .

Il punto di partenza è considerare che i royalty interests acquisiti qualificano come diritti di proprietà intellettuale e non come strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 1(2) del Testo Unico della Finanza (TUF), rientrano tra gli strumenti finanziari le azioni, le obbligazioni, i derivati e altri titoli negoziabili. Sebbene il valore dei royalty interests sia legato alla performance commerciale di un catalogo musicale sottostante, la loro struttura giuridica è fondamentalmente diversa da quella degli strumenti finanziari. 

Essi non rappresentano partecipazioni azionarie, obbligazioni, né contratti derivati. Non comportano promessa di rimborso, né emissione di strumenti negoziabili in mercati regolamentati come obbligazioni, certificati o note strutturate.

ANote Music non agisce come intermediario finanziario ai sensi della normativa del settore finanziario; opera come marketplace digitale per la cessione diretta di diritti economici collegati a proprietà intellettuale.

Per questi motivi, i royalty interests non rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1(2) TUF.

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello 329/2023, ha analizzato la cessione di diritti su un catalogo musicale e ha sottolineato la natura dell’operazione come acquisizione di una porzione di diritti di sfruttamento economico di opere dell’ingegno.

Di conseguenza, il trattamento fiscale dei redditi generati tramite i royalty interests deve seguire quello previsto per la"utilizzazione economica di opere dell'ingegno" ("exploitation of intellectual property").

Come dichiarare i proventi derivanti dagli investimenti in royalty interests?

Quando un investitore riceve royalties derivanti dai royalty interests acquistati sulla piattaforma ANote Music, tali proventi sono considerati redditi imponibili.

L'articolo 67(1)(g) del TUIR disciplina i "redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico” ("income derived from the economic exploitation income derived from the economic exploitation of works of authorship, industrial patents, and processes, formulas, and information related to experience acquired in the industrial, commercial, or scientific fields") e inserisce tali proventi nella categoria dei "redditi diversi"( "miscellanous income").

L'articolo 71(1) del TUIR specifica poi che "iredditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso" ("income referred to in letter g) of paragraph 1 of Article 67 TUIR constitutes taxable income for the amount received during the tax year, reduced by 25 percent if the rights from which such income derives were acquired for consideration").

Questo significa che, ad esempio, su 100 euro di royalties ricevute, solo 75 euro sono soggetti a tassazione, mentre 25 euro sono considerati come una deduzione forfettaria. I 75 euro vengono poi sommati al reddito complessivo dell’anno e tassati secondo le aliquote progressive dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”).

Questo implica anche che non è possibile dedurre altri costi relativi a tali proventi (ad esempio commissioni, interessi, ecc.) poiché la deduzione è forfettaria e stabilita dalla legge.

Royalties ricevute: come riportare questo reddito all'interno della dichiarazione dei redditi?

Dove trovare questo dato nel "Report portafoglio" scaricabile sulla piattaforma ANote Music

Esistono due moduli che possono essere utilizzati per dichiarare il reddito da royalties ricevute: 

Modello Quadro Rigo Note
Modello Unico RL RL13 Inserire l’importo al netto della deduzione 25%
Modello 730 D D4 Codice 6 Inserire l’importo al netto della deduzione 25%

L'importo da inserire nel rigo RL13 o nel rigo D4 Codice 6 si trova nella sezione "Total royalties received during the period (C)" del "Report portafoglio". 

Ricorda: non devi inserire l'importo intero che trovi in "Total royalties received during the period (C)", ma solo il 75% di questo importo.

Esempio: se nel tuo "Report portafoglio" trovi 100 euro in "Total royalties received during the period (C)", dovrai inserire 75 euro nel relativo rigo RL13 o D4 Codice 6.

Altri possibili trattamenti fiscali per i redditi royalties

Esistono altre due potenziali forme di tassazione che riteniamo non applicabili, e che riportiamo qui solo per completezza:

  1.  Tassazione come reddito d’impresa, se l’attività viene svolta in modo abituale;
  2. Tassazione con imposta sostitutiva del 26%, trattando il reddito come provento da investimento finanziario.

  1. Reddito d'impresa - non applicabile

Il reddito derivante dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno è considerato reddito d’impresa solo se l’attività viene svolta in modo abituale, organizzato e professionale.
Questo non è il caso dell’investitore tipico, che si limita a percepire redditi passivi da diritti acquistati. In assenza di una struttura imprenditoriale o attività regolare, l’art. 55 del TUIR non si applica, e il reddito non deve essere tassato come reddito d’impresa.

  1. Regime del 26% - non applicabile 

L’imposta sostitutiva del 26% si applica ai redditi finanziari derivanti da strumenti come azioni, obbligazioni o attività estere di natura finanziaria.
Le royalties ricevute dagli investitori non sono rendimenti finanziari, ma derivano dallo sfruttamento economico della proprietà intellettuale. Pertanto, rientrano nel regime dei redditi diversi e non in quello dei redditi di natura finanziaria.

Cessioni di royalty interests: come riportare questo reddito nella dichiarazione dei redditi?

Se l'investitore rivende i royalty interests tramite la  piattaforma di ANote Music (es. ad un altro utente), la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto originario costituisce una plusvalenza o una minusvalenza, fiscalmente rilevante.

Per determinare il corretto inquadramento, è importante distinguere tra le royalties periodiche e le plusvalenze realizzate una tantum. 

Le royalties rappresentano pagamenti ricorrenti derivanti dal possesso continuato dei royalty interests, riconducibili al concetto di “utilizzazione economica” come previsto dalla normativa fiscale italiana.
 

Una plusvalenza o minusvalenza, invece, si realizza quando l’investitore rivende i royalty interests, attraverso una cessione definitiva del diritto.

A supporto della separazione tra royalties e  cessione di royalty interests, la legge italiana fornisce esempi analoghi: nell caso delle azioni, ad esempio, i dividendi e le plusvalenze vengono tassati separatamente: i dividendi sono "redditi di capitale" ("capital income") mentre le plusvalenze sono "redditi diversi" ("miscellanous income").

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di royalty interests (o di diritti di proprietà intellettuale in generale), la normativa italiana non fornisce una disciplina esplicita.

In assenza di disposizioni specifiche, l'approccio più corretto è considerare questa tipologia di reddito all'interno della categoria generica dei "redditi diversi ("miscellanous income").

L' art. 67(1)(l) del TUIR disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze nel caso di "redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nonesercitateabitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere". 

In particolare, l'obbligo di permettere è riconducibile a obblighi civili atipiche, come ad esempio l'assunzione dell'obbligo di consentire l'utilizzo di una proprietà intellettuale. 

Poiché la natura del diritto incorporato nei royalty interests origina dalla concessione d'uso della proprietà intellettuale da parte del titolare del catalogo, anche le successive transazioni  dovrebbero seguire la medesima qualificazione fiscale.

In questo caso, quello che rileva fiscalmente è il risultato netto (differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto), che rientra nel reddito imponibile dell'investitore ai fini IRPEF:

  • Se il risultato netto è positivo, il profitto è soggetto alle aliquote progressive progressive IRPEF (plusvalenza).
  • Se il risultato netto è negativo, la perdita derivante dalla cessione può essere compensata con altri redditi diversi della stessa natura nello stesso anno (minusvalenza). Le eventuali perdite eccedenti possono essere riportate nei quattro anni successivi, purché siano correttamente indicate nella dichiarazione.

Dove trovare questo dato nel "Report portafoglio" scaricabile sulla piattaforma ANote Music

Esistono due moduli che possono essere utilizzati per dichiarare il reddito derivante dalle plus/minusvalenze da cessione di royalty interests: 

Modello Quadro Rigo Note
Modello Unico RL RL16 Non si applica la deduzione forfettaria del 25%
Modello 730 D D5 Codice 3 Non si applica la deduzione forfettaria del 25%

L'importo da inserire nel rigo RL16 o nel rigo D5 Codice 3 si trova nella sezione "Total realized capital gain/loss (F)" del "Report portafoglio" scaricabile sulla piattaforma ANote Music. 

L’importo da riportare è quello intero, in quanto rappresenta già la plusvalenza o minusvalenza netta.

Esempio: se il tuo "Report portafoglio" riporta 100 euro in "Total realized capital gain/loss (F)", dovrai indicare 100 euro nel rigo corrispondente RL16 o D5 Codice 3. Se il tuo "Report portafoglio" riporta (-100) euro, dovrai indicare (-100) euro.

Altri possibili trattamenti fiscali per le plus/minusvalenze da cessione 

Esistono quattro ulteriori possibili trattamenti fiscali che riteniamo non applicabili al caso specifico. Li riportiamo qui per completezza:

  1. Tassazione con imposta sostitutiva del 26%, se l’asset è considerato investimento finanziario;
  2. Esenzione da imposta, se l’asset non è incluso tra le categorie imponibili;
  3. Applicazione della base imponibile ridotta del 75%, come previsto per le royalties ex art. 71 TUIR.
  4. Tassazione ex art 67(1)(l) prima parte ovvero ex art. 67(1)(i)

  1. Regime del 26% - non applicabile

L’imposta sostitutiva del 26% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate su strumenti finanziari o altri investimenti. È prevista anche per la cessione di crediti pecuniari, ma i royalty interests, per loro natura, non possono essere qualificati come tali: oltre all’incertezza sul valore, vi è infatti incertezza sull’esistenza stessa del credito. Questa componente aleatoria rende il diritto acquisito sostanzialmente diverso da un credito pecuniario certo, liquido ed esigibile. Come già evidenziato, i royalty interests non sono strumenti finanziari né sono negoziati o gestiti tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 67(1)(c-quinquies) del TUIR, che disciplina la macro-categoria degli strumenti finanziari e assimilati. Pertanto, si ritiene che il regime dell’imposta sostitutiva del 26% non sia applicabile al caso di specie.

  1. Esenzione da imposta - non applicabile

La normativa fiscale italiana non prevede un’imposta sulle plusvalenze in via generale, ma solo per quelle espressamente elencate all’art. 67 del TUIR. In teoria, un investitore potrebbe sostenere che la plusvalenza non sia imponibile, perché non prevista esplicitamente. Tuttavia, si tratta di una posizione aggressiva e non supportata dall’Agenzia delle Entrate. È improbabile che un utile derivante da un investimento volontario venga considerato esente. 

  1. Reddito diverso con deduzione forfettaria del 25% - non applicabile

L’articolo 71 del TUIR, che disciplina la tassazione dei redditi da royalties, si applica esclusivamente ai proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale e non alla vendita dei royalty interests. Inoltre, tale regime fiscale consente unicamente una deduzione forfettaria del 25% a titolo di costi presunti, senza permettere la deduzione dei costi effettivi di acquisto. Di conseguenza, applicare questa norma alla cessione dei royalty interests condurrebbe a un risultato paradossale: il contribuente potrebbe essere tassato anche in caso di perdita, a causa dell’impossibilità di dedurre il prezzo di acquisto originario.

  1. Tassazione ex art 67(1)(l) prima parte ovvero ex art. 67(1)(i) - non applicabile

La prima parte della lettera (l) riguarda i “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (…)", mentre la lettera (i) fa riferimento ai “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”. Per quanto riguarda la prima parte della lettera (l), la normativa riqualifica i redditi da royalties come redditi di lavoro autonomo solo se il percettore è l’autore dell’opera; pertanto, non si applica nel caso in cui il diritto sia stato acquisito a titolo oneroso. Con riferimento alla lettera (i), manca l’elemento della forma imprenditoriale in questo tipo di reddito (non vi è attività organizzata, né promozione o marketing). Entrambe queste forme di reddito sono riportate nel Modello Redditi (rispettivamente rigo 15 e rigo 14) e nel Modello 730 (rispettivamente Codice 2 e Codice 1). Poiché il trattamento fiscale è lo stesso nel caso della soluzione che riteniamo corretta (seconda parte della lettera (l)), questa distinzione non è rilevante ai fini pratici.

Dichiarazione di non responsabilità

Questo articolo è stato redatto esclusivamente a scopo informativo e riflette un’interpretazione generale delle norme fiscali italiane applicabili ai redditi da royalties e alle plusvalenze derivanti da investimenti in diritti musicali.

Nulla di quanto contenuto in questo articolo costituisce, né deve essere interpretato come, consulenza fiscale, legale o finanziaria. Né ANote Music né l’autore forniscono consulenza fiscale personalizzata tramite questo articolo e non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base del suo contenuto.

Sebbene il contenuto sia stato attentamente revisionato e si basi sulla normativa vigente, su interpelli pubblici e su prassi amministrative consolidate alla data di pubblicazione, il trattamento fiscale può variare in base alle circostanze personali di ciascun investitore, e le normative o interpretazioni rilevanti possono subire modifiche.

Si raccomanda vivamente ai lettori di consultare un professionista qualificato in ambito fiscale o legale prima di intraprendere qualsiasi azione sulla base delle informazioni contenute nel presente articolo.

Con la lettura di questo articolo, si riconosce che non si instaura alcun rapporto professionale-cliente e che la piena responsabilità per l’adempimento degli obblighi fiscali applicabili ricade esclusivamente sull’investitore.